Recentemente il nostro legislatore si è preoccupato di velocizzare le procedure attraverso cui far cessare il vincolo di coppia giuridicamente inteso.
In particolare, con L. 162/14 sono stati introdotti la negoziazione assistita da avvocati e l’accordo di separazione e divorzio avanti all’ufficiale di stato civile, mentre con L. 55/15 ha fatto ingresso in Italia il cosiddetto “divorzio breve”. Grande escluso di queste riforme rimane il “divorzio diretto” (non preceduto da separazione), ammesso soltanto in caso di scioglimento di un’unione civile.
Ma vediamo con ordine le novità:
(a) la negoziazione assistita: lo strumento della negoziazione assistita da avvocati permette ai partner, ciascuno assistito da un proprio legale, di giungere alla separazione, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò sempre che, alternativamente:
– sia passata in giudicato una precedente sentenza di separazione giudiziale;
– sia stata omologata la separazione consensuale
e che siano trascorsi dall’udienza di comparizione dei coniugi 12 o 6 mesi a seconda si tratti di separazione giudiziale o consensuale.
E’ bene sapere che la procedura di negoziazione, utilizzabile anche per ottenere una modifica di precedenti condizioni di separazione o divorzio, diverge a seconda vi siano o meno figli minori o maggiori incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Nel primo caso l’accordo concluso con l’assistenza dei legali dovrà infatti essere inoltrato entro 10 giorni al PM che ne verificherà la rispondenza al maggiore interesse dei figli: qualora tale rispondenza non vi sia, egli lo trasmetterà, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale che potrà omologarlo comunque oppure avviare un procedimento giudiziale. Nel secondo caso, l’accordo sarà sempre trasmesso al PM, ma senza limiti di tempo. Egli potrà apporvi o meno il nulla osta senza in nessun caso trasmissione al Tribunale: rimarrà alle parti la scelta se procedere con una nuova negoziazione o se giudizialmente.
(b) il divorzio avanti all’ufficiale di stato civile: è una procedura che può essere intrapresa, anche senza l’assistenza di un avvocato, avanti all’ufficiale di stato civile presso il comune di residenza o presso cui è trascritto l’atto di matrimonio. Deve esservi accordo tra i partner e non la presenza di figli comuni minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
(c) il “divorzio breve”: riduce la durata minima del periodo di separazione che deve necessariamente precedere la domanda a 12 (in caso di separazione giudiziale) o 6 mesi (in caso di consensuale), anticipando lo scioglimento della comunione legale a prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione o dell’omologa dell’accordo consensuale (precisamente all’atto di autorizzazione dei coniugi a vivere separati o alla data di sottoscrizione del processo verbale da omologarsi).
Vale infine ricordare che gli accordi in ambito di separazione e divorzio non potranno mai produrre effetti traslativi di diritti reali, ma al massimo prevedere il versamento di assegni di mantenimento o di divorzio (purché non da corrispondersi una tantum).
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