Mentre la maggior parte dei Paesi europei già dà tempo riconosce il matrimonio gay o tutela le coppie omosessuali con appositi istituti, il nostro Governo giunge ad una regolamentazione in materia soltanto con la L. 76/16 (cosiddetta “Cirinnà”) in vigore dallo scorso 5 giugno.
Eccone gli aspetti più interessanti:
(a) perfezione del vincolo: per conferire valenza legale al legame tra persone dello stesso sesso, e dunque per costituire un'”unione civile”, è sufficiente che le parti rendano, alla presenza di due testimoni, una dichiarazione all’ufficiale civile che dovrà formare un certificato indicante, tra l’altro, il regime patrimoniale scelto dalla coppia (in mancanza di diversa convenzione si perfezionerà la comunione dei beni).
Manca dunque l’obbligo delle pubblicazioni preliminari.
Altra modalità di perfezionamento dell’unione, stavolta automatica, si ha nel caso in cui, in costanza di matrimonio eterosessuale, uno dei coniugi rettifichi all’anagrafe il proprio sesso dopo che entrambi abbiano manifestato la volontà a che, ciò nonostante, il loro vincolo perduri;
(b) obblighi e diritti dei partner: a seguito della registrazione del vincolo nell’archivio di stato civile, le parti assumeranno gli obblighi di assistenza e di coabitazione tipici del matrimonio, ma non anche quello di fedeltà.
E’ anche possibile che i partner decidano di assumere un unico cognome, scegliendolo fra i loro ed anche unendolo al proprio.
In caso di morte, il superstite godrà degli stessi diritti ereditari di un coniuge, nonché del TFR e della pensione di reversibilità del compagno deceduto.
A fini fiscali, l’unione civile viene assimilata al matrimonio, conseguendone la possibilità di usufruire di detrazione ed altri sconti fiscali per coniuge a carico;
(c) filiazione: non è ad oggi prevista, in caso di unioni omosessuali, la possibilità di adozione, nemmeno quando si tratti del figlio del compagno: stralciata la stepchild adoption, la legge vigente non si occupa infatti del tema della filiazione;
(d) scioglimento del vincolo: le principali cause di scioglimento dell’unione civile sono la morte del partner, il suo cambiamento anagrafico di sesso, e la dichiarazione all’ufficiale di stato civile – anche disgiunta – della volontà di cessazione. Decorsi 3 mesi da tale comunicazione le parti potranno presentare formale domanda di scioglimento del vincolo secondo le normative previste in tema di divorzio in quanto compatibili.
Salta così la fase preventiva della separazione con conseguente agevolazione delle coppie omosessuali rispetto alle sposate. Resta invece la possibilità che uno dei partner venga gravato del mantenimento dell’altro e/o degli alimenti.
Tanto osservato è infine bene ricordare:
(I) che in Italia continua a non essere riconosciuto il matrimonio gay, nemmeno se celebrato all’estero secondo la normativa straniera;
(II) che di “unione civile” si parla solo nel caso di partner dello stesso sesso;
(III) che la coppia gay – al pari della etero – può essere regolata anche come “convivenza di fatto”, altro istituto introdotto sempre con la L. 76/16.
Nell’attesa dell’emanazione dei decreti attuativi della “Cirinnà”, ma alla luce del regolamento provvisorio emesso lo scorso 29 luglio, non ci resta allora che festeggiare queste unioni con i “confetti arcobaleno”, già ad oggi regalati in moltissimi Comuni d’Italia.
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