Anche un matrimonio celebrato via skype o con l’ausilio di altro mezzo telematico o telefonico è valido e trascrivibile in Italia.
Così si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (sent. n. 15343/16), chiamata a valutare la legittimità del rifiuto, da parte di un ufficiale di stato civile del bolognese, a trascrivere un atto di matrimonio formato a distanza fra una donna italiana ed un uomo pakistano.
Per il nostro ordinamento, dice la Corte, non è infatti indispensabile che alla celebrazione siano fisicamente presenti entrambi gli sposi, contando piuttosto che la loro volontà di unirsi sia libera, genuina, consapevole, e manifestata secondo le forme previste dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi.
Ne consegue che anche il matrimonio celebrato all’estero dall’autorità preposta, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge straniera ancorché alla presenza solo “virtuale” di uno dei coniugi, dovrà ritenersi conforme all’ordine pubblico italiano e trascrivibile.
Peraltro, a conferma di come si possa perfezionare anche a distanza uno scambio di consensi libero e consapevole non può certo scordarsi che anche il nostro ordinamento ammette, seppure soltanto in casi particolari (art. 111 c.c.), il matrimonio “per procura” tra cittadini italiani.
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