Anche alla luce dei più recenti fatti di cronaca, si fa sempre più forte l’esigenza di una regolamentazione specifica in tema di bullismo e di cyberbullismo.

bullismo

 

L’iter di approvazione della normativa, già intrapreso anni fa, ha nei giorni scorsi subito una rapida accelerazione, attendendosi per il 20 settembre il voto della Camera sulla proposta di legge n. 3139 che definisce bullismo “l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni“. Le stesse condotte, se realizzate con mezzo informatico o telematico, prendono il nome di “cyberbullismo“.

Ecco in breve i principali punti in discussione:

prevenzione e sensibilizzazione sul tema: secondo l’ultima stesura del testo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge il Ministero dell’Istruzione dovrà adottare le linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno di bullismo e cyberbullismo.

Il personale scolastico dovrà essere adeguatamente formato, avendo al proprio interno un referente incaricato di coordinare e promuovere diverse iniziative in tema, anche in collaborazione con la polizia postale e con le associazioni giovanili del territorio.

I ragazzi dovranno divenire parte attiva e consapevole del problema: saranno compito della scuola la sensibilizzazione dei minori all’uso corretto degli strumenti informatici, e l’introduzione di progetti di sostegno e di rieducazione per le vittime e gli autori di episodi di bullismo.

Non è comunque solo l’ambiente scolastico a dover essere informato, essendo indispensabile che tutti i cittadini conoscano il fenomeno attraverso le campagne mediatiche che dovranno essere periodicamente indette dalla Presidenza dei Ministri;

misure di contrasto: secondo la nuova normativa, in caso di cyberbullismo ogni vittima ultraquattordicenne, ogni genitore, o chi ne faccia le veci, potrà richiedere ai gestori di siti internet, di social, di servizi di messaggistica o di qualsiasi rete di comunicazione e di trasmissione elettronica che, entro 24 ore, venga cancellato un contenuto ritenuto lesivo. La richiesta potrà inoltre essere rivolta al Garante per la protezione dei dati personali, che sarà tenuto a verificare la tempestività dell’intervento del gestore o a provvedere egli stesso.

Inoltre, ogni gestore dovrà dotarsi, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del testo definitivo, di specifiche procedure riguardanti la gestione delle richieste, pubblicizzandole in home page.

Ancora, dovrà essere istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tecnico a cui parteciperanno oltre a membri del Governo anche rappresentanti delle associazioni studentesche, dei genitori e delle associazioni contro il bullismo. Compito della conferenza sarà quello di raccogliere i dati relativi al fenomeno e di predisporre un piano di azione ed un codice di autoregolamentazione per contrastarlo e prevenirlo;

– sanzioni: anche trattandosi di condotte per lo più tenute da soggetti minori, il principale obiettivo del legislatore rimane quello di rieducare il ragazzo.

E’ pertanto prevista una diversificazione delle sanzioni che, nel caso in cui non si tratti reati procedibili d’ufficio o già oggetto di querela, potranno limitarsi alla sanzione disciplinare scolastica o all’ammonimento del questore. Tale ammonimento potrà essere richiesto presso qualsiasi Ufficio di Polizia e verrà dato nel caso in cui, assunte le informazioni necessarie, vi siano sufficienti indizi che facciano ritenere che il soggetto per il quale si chiede l’ammonizione abbia effettivamente tenuto una condotta di bullismo. Dell’intimazione a tenere comportamenti conformi alla legge verrà redatto un verbale consegnato in copia sia al richiedente che all’ammonito.

Per quanto riguarda l’aspetto penale è invece in discussione l’introduzione di una nuova circostanza aggravante per il reato di stalking la quale, una volta introdotta, permetterebbe in caso di persecuzione  via internet o telematica la condanna alla reclusione da 1 a 6 anni.

Non resta dunque che rimanere in attesa del giudizio, a giorni, della Camera.

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