Brutte notizie per molti amanti della caccia e per coloro che, in possesso di porto d’armi, abbiano avuto anche in un remoto passato guai con la giustizia.

Circolare Ministero 2 agosto 2016 - divieto porto d'armi riabilitati

Risale infatti al 2 agosto scorso la circolare con la quale il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha chiarito che non possono essere in nessun caso autorizzati al porto d’armi coloro che siano stati precedentemente condannati alla pena della reclusione per i reati elencati all’art. 43, co. 1, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ovvero per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all’autorità, delitti contro la personalità dello Stato o l’ordine pubblico, diserzione in tempo di guerra, porto abusivo di armi.

La novità è dunque che, difformemente da quanto accadeva in precedenza, coloro che richiedano la licenza a portare armi o il suo rinnovo non potranno ottenerli nemmeno a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, confermandone la riabilitazione, permetta l’estinzione degli effetti penali della precedente condanna.

Nel concreto, le conseguenze di una tale modifica sono notevoli ed anche fortemente criticate dalle associazioni venatorie le quali lamentano la sostanziale legittimazione all’automatica revoca di licenze regolarmente e pacificamente detenute da soggetti che, attualmente, conducono una vita del tutto tranquilla.

Per capire meglio la questione proviamo dunque a fare un esempio e mettiamoci nei panni di Tizio che, condannato per furto all’età di diciannove anni, da anni si dedica alla caccia ed al tiro al piattello.

Tizio infatti, data prova della Sua effettiva e costante buona condotta nonché pagato interamente il suo debito, otteneva a 23 anni un’ordinanza di riabilitazione che ne confermava il completo ravvedimento e che gli permetteva di ottenere il porto d’armi. Ebbene ora, a seguito della circolare del Ministero, all’età di 50 anni e dopo oltre 30 anni dal suo unico illecito, Tizio dovrà forzatamente rinunciare alle sue passioni non potendo più ottenere il rinnovo delle sue licenze.

E’ proprio in virtù di tale criticità, che impedisce a coloro che da anni praticano uno sport di proseguire in tale attività pur senza che siano intervenuti ulteriori illeciti penali, che è già stato presentato in Senato un disegno di legge per la modifica dell’art. 43 T.U.L.P.S. nel senso di consentire il rilascio del porto d’armi anche a chi abbia ottenuto la riabilitazione. Ovviamente sempre a seguito delle necessarie verifiche sulla capacità di ciascun soggetto richiedente.

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