In un periodo storico in cui ogni confine sembra venuto meno, sempre più stranieri sono al volante lungo la nostro penisola.
E’ pertanto bene per questi conducenti conoscere gli adempimenti ed i documenti necessari per poter viaggiare tranquillamente, senza temere il rischio di sanzioni.
Innanzitutto, è necessario dividere i possessori di una patente rilasciata da uno Stato UE, da quelli che ne possono esibire una emessa da un’Autorità extraeuropea: soltanto nel primo caso, infatti, non ricorrerà mai, per il guidatore, il dovere di convertire il documento estero con uno interno. Ciò nonostante, chi sia in possesso di una patente UE potrà comunque convertila con l’equipollente italiana entro un anno dall’ottenimento della residenza nel nostro Paese, oppure potrà semplicemente richiederne, entro 90 giorni, il riconoscimento alla Motorizzazione, così assicurandosi una facilitazione nel caso in futuro divenisse necessario ottenerne un duplicato.
Diversa e più complessa è invece la seconda situazione, che vede gravare immediatamente sul conducente extra UE l’obbligo di munirsi di una “patente internazionale”, ovvero di una traduzione integrale del documento asseverata avanti ad un cancelliere giudiziario o ad un notaio: questo permesso, accompagnato al valido documento straniero, permetterà la guida in Italia per il primo anno di soggiorno, senza però esimere il titolare dall’iter di conversione, che dovrà essere intrapreso per il periodo successivo.
La procedura di conversione, che prevede l’automatico rilascio della patente italiana a seguito della sola verifica dei requisiti psico-fisici prescritti dal codice della strada, presuppone però l’esistenza di un accordo tra il nostro Paese e quello estero emanante il documento originale. Qualora tale accordo manchi, per continuare a guidare in Italia dopo il primo anno, allo straniero che si dimostri regolarmente residente in Italia non resterà quindi che sottoporsi a tutti gli esami di guida (teorici scritti o orali, e pratici) ivi previsti.
E’ infine doveroso ricordare che chi guida sprovvisto di qualsiasi documento abilitante rischia una sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 30.000, oltre al fermo del veicolo, mentre chi lo fa con una patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, e senza regolare permesso internazionale, resta soggetto alla sanzione di cui all’art. 135 co. 14 C.d.S., e quindi alla multa da € 155 a € 624, con contestuale ritiro del documento.
Resta peraltro inteso che ogni documento di guida, italiano o straniero, a seguito dei dovuti controlli dovrà risultare validamente emanato, diversamente incorrendo il detentore nell’illecito penale di falsità materiale previsto e punito dall’art. 482 c.p..
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