Come già evidenziato nel precedente contributo cui si rimanda, la Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata in favore del consensuale utilizzo, per i figli, del cognome materno o del doppio cognome.
Le motivazioni della storica decisione, pubblicate qualche giorno fa, chiariscono perché debbano ritenersi illegittimi gli articoli 237, 262 e 299 c.c., e 33 e 34 del R.D. 396/2000 per la parte in cui comportano l’automatica attribuzione ai figli legittimi, naturali o adottivi, del cognome paterno pur in presenza di una diversa volontà genitoriale.
L’impossibilità per mamma e papà di scegliere di comune accordo, alla nascita, il cognome del figlio, contrasta infatti sia con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., ribadito anche da fonti comunitarie ed internazionali ed in primis dalla Convenzione contro ogni discriminazione nei confronti della donna (conv. di New York del ’79), sia con il diritto all’identità personale proprio di ciascuno, costituzionalmente garantito dall’art. 2 della nostra Carta Fondamentale.
In particolare, dice la Corte, l’identità personale di ogni soggetto non può limitarsi ad un solo ramo genitoriale, dovendo estendersi ad entrambi e meritando il figlio di potersi riconoscere anche nel filone materno della famiglia. Diversamente si legittimerebbe infatti un’irragionevole disparità di trattamento, nemmeno in linea con la finalità di salvaguardare un’unità familiare che, di contro, si rafforza soltanto nella misura in cui i rapporti fra coniugi vengono governati da solidarietà e parità.
La previsione dell’assoluta prevalenza del cognome paterno sul materno, rincarano i giudici, “sacrifica il diritto all’identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno“, e si rivela espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia del tutto incompatibile con il principio di pari dignità morale e giuridica dei genitori.
Concludendo, grazie alla pronuncia n. 286/16 sarà dunque possibile per i neo-genitori scegliere per il figlio indistintamente uno tra i loro cognomi, oppure entrambi. In assenza di diverso accordo continuerà invece ad essere assegnato al neonato il cognome del padre, tanto almeno fin quando non interverrà in materia una riforma legislativa.
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