Il regolamento condominiale può impedire l’utilizzo dell’ascensore se accompagnati dai propri animali.
Così si è recentemente pronunciato il Tribunale di Monza, chiamato a valutare la legittimità o meno di una clausola condominiale sanzionatoria della condotta dell’inquilino che utilizzi l’ascensore in compagnia di Fido o Micio.
Risale al 2012 la legge che, grazie a una modifica al codice civile, garantisce agli animali domestici il diritto di vivere in appartamento con i proprietari e, conseguentemente, di accedere alle aree comuni tra cui l’ascensore.
Finora si è ritenuto che l’utilizzo di tale aree possa tutt’al più essere regolato (ad esempio con obblighi di guinzaglio, museruola e pulizia) ma non anche escluso dall’assemblea dei condomini.
Ciò perché:
a) l’unico specifico divieto all’utilizzo di ascensori è dettato dalla legge nei confronti dei minori di 12 anni non accompagnati;
b) l’art. 1338 cc impedisce al regolamento condominiale di limitare i diritti di ciascun condomino;
c) l’utilizzo dell’ascensore in compagnia di un animale non ne muta certo la destinazione.
Di diverso avviso è però la più recente pronuncia del Tribunale di Monza che, solo poche settimane fa, ha ritenuto valido il divieto di utilizzo dell’ascensore in compagnia di animali dettato da un regolamento condominiale.
A tale conclusione il Giudice è giunto ritenendo la prescrizione di cui all’art. 1338, co. 5, c.c. – per la quale le norme di regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici – valida soltanto con riguardo alla proprietà singola, e non anche all’uso delle parti comuni.
Tesi questa che, ci viene da pensare, se rigorosamente seguita potrebbe di fatto arrivare ad ammettere divieti per gli inquilini pelosi aventi ad oggetto ogni area comune, e dunque uno spiacevole ma sostanziale impedimento al loro accesso (se non in braccio) all’appartamento.
Non ci resta che attendere di capire se questa sentenza avrà un seguito, o se invece rimarrà – come sperano Fido e Micio – un precedente di merito isolato.
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