Parcheggiare in uno spazio nominalmente assegnato ad un disabile configura il reato di violenza privata.
Quattro mesi di reclusione ed un risarcimento di 5.000 Euro sono la pena inflitta ad un uomo che, incurante dell’espresso divieto, parcheggiava l’auto per ben 16 ore in un posto disabili nominalmente assegnato.
Così, per la prima volta pochi giorni fa la Corte di Cassazione (sent. n. 17794/2017) ha ritenuto sussistenti nel caso descritto tutti gli elementi oggettivi del delitto di violenza privata previsto e punito nel nostro ordinamento dall’art. 610 del codice penale.
Nessuna conferma ha dunque trovato la difesa dell’imputato, per la quale parcheggiare l’auto in uno spazio riservato non equivarrebbe ad impedire intenzionalmente la marcia della vettura del disabile, ma integrerebbe soltanto una violazione del codice della strada sanzionabile con una multa.
In proposito, precisa la Suprema Corte che solo nel caso in cui lo spazio occupato sia genericamente dedicato al posteggio dei disabili, la condotta del conducente si limiterebbe a violare il disposto dell’art. 158 comma 2 c.d.s.: la riserva del parcheggio ad una determinato soggetto con gravi problemi fisici, invece, fa si che dal posteggio abusivo discenda, con l’impedimento al singolo e nominato cittadino, l’ulteriore reato di “violenza privata”.
Nel caso discusso, inoltre, anche l’elemento soggettivo del reato è configurabile data la piena consapevolezza del parcheggiatore di ledere il disabile, come si desume sia dal fatto che il condannato non abbia mai negato di aver notato la segnaletica orizzontale e verticale presente sul posto, sia dal perdurare del suo posteggio per ben 16 ore.
Non solo la morale ma anche la legge ci impone quindi di far sempre più attenzione ai cartelli di divieto!
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