Di ieri il sì definitivo alla Camera sul progetto di legge per la prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo.

bullismo

 

A seguito delle modifiche apportate dal Senato alla precedente stesura, la Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge con l’obiettivo di educare e proteggere i ragazzi contro ogni “forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali” che sia realizzata per via telematica, nonché contro la diffusione in rete di contenuti relativi alla famiglia del minore, realizzata con lo scopo di isolarlo e/o di metterlo in ridicolo.

Ecco i principali strumenti di tutela previsti dalla nuova legge:

RICHIESTA DI OSCURAMENTO, BLOCCO O RIMOZIONE DI CONTENUTI ON LINE: secondo il testo appena approvato, ciascuno (anche se minore) può presentare al titolare del trattamento, al gestore del sito o – nel caso in cui questi non siano identificabili – al Garante per la protezione dei dati personali, una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti on line aventi ad oggetto dati personali di minori. I soggetti competenti dovranno entro 24 ore comunicare al richiedente di aver assunto l’incarico, ed entro 48 ore evaderlo.

AMMONIMENTO: fino a che non via siano querela, o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito di dati commessi in rete da minori ultraquattordicenni contro altri minorenni, colui che si ritenga leso da atti di cyberbullismo può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, chiedendo che il questore ne ammonisca l’autore invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. L’ammonizione avverrà oralmente, alla presenza di almeno un genitore, e sarà verbalizzata. Copia del verbale verrà rilasciata al richiedente e all’ammonito

SANZIONI IN AMBITO SCOLASTICO: salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo dovrà informare immediatamente i genitori dei minori coinvolti, attivando adeguate azioni di carattere educativo nei confronti dei “bulli”. La scuola, per il legislatore, è un punto cardine per la prevenzione del bullismo in rete, e deve garantire misure di prevenzione oltre che di sostegno e di riabilitazione a favore di chi sia già protagonista del fenomeno. Ogni istituto dovrà inoltre attribuire ad un docente la funzione di referente in materia.

Resta da evidenziare che, a differenza delle precedenti stesure del testo, quello approvato ieri alla Camera non tratta del bullismo largamente inteso, ma soltanto di quello telematico, e non prevede misure di contrasto a natura penale.

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