Proposto alla Camera il legittimo impedimento per maternità.
Al fine di consentire anche all’avvocato donna di godere delle tutele riconosciute alle future madri, è recentemente presentato da alcuni deputati del PD il disegno di legge teso alla modifica dell’art. 420 ter c.p.p..
Il diritto di cui trattasi è in particolare quello che garantisce a colei che si trovi in dolce attesa di non lavorare nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto, precauzione questa prevista dall’art. 16 d.lgs 151/01 nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinati.
Il presentato progetto nasce dalla dichiarata consapevolezza che le donne sono sempre più protagoniste nella scena forense, e definisce la condizione di gestante una “limitazione professionale” nonché una possibile causa di “lesione del diritto di difesa” per l’assistito, con conseguente violazione degli artt. 1, 3, 24, 32 e 51 della Costituzione.
Data la lamentata assenza di adeguati protocolli nazionali a tutela delle professioniste, la proposta è dunque quella di inserire tra le ragioni di legittimo impedimento del difensore a comparire in udienza l’avanzato stato di gravidanza o l’appena giunta maternità.
In ogni caso, affinché la legittimità dell’impedimento ed il conseguente rinvio vengano riconosciuti, rimarrebbe necessario che l’imputato non chieda di procedersi in assenza del difensore, l’avvocata sia l’unica a figurare in mandato e che la professionista abbia certificato con documentazione medica il suo stato. In presenza di tale presupposti il giudice dovrà quindi rinviare l’incombente ad altra udienza tenendo conto della scadenza naturale dell’impedimento, e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa.
Stando alla proposta modifica, inoltre, per tutto il periodo di impedimento resterebbero sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.
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