Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari divengono condotte penalmente rilevanti soltanto se ne consegue un effettivo pericolo alla salute pubblica.
Secondo l’art. 440 cp, chiunque “corrompa o adulteri” acque o sostanze destinate all’alimentazione rischia fino a 10 anni di reclusione.
Affinché tale condotta divenga penalmente rilevante è però sempre necessario che dall’alterazione consegua un effettivo rischio per la popolazione.
A ribadire ciò è, da ultimo, la sentenza n. 26324/17 resa dalla Corte di Cassazione penale in accoglimento al ricorso presentato dai responsabili di una ditta di prodotti lattiero-caseari già condannati per il reato di “adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari“.
La contestazione sorge dal rinvenimento, nelle sostanze lavorate per la messa in commercio, di filamenti plastici e di sostanze residue di coloranti tossici, e ad essere in discussione è la concreta pericolosità della condotta.
Secondo la giurisprudenza, infatti, perché l’illecito si configuri non è sufficiente che l’alimento presenti un’alterazione, rimanendo imprescindibile che dalla stessa dipenda un effettivo rischio di danno alla salute.
In altri termini, se per configurarsi il reato di cui all’art. 440 c.p. non serve un effettivo danno, bisogna quantomeno che questo possa concretizzarsi.
E’ su queste basi che la Corte ha dunque ritenuto di annullare la sentenza impugnata, rea di non aver adeguatamente considerato il dato peritale per il quale, nel caso di specie, un concreto pericolo alla salute sarebbe potuto conseguire soltanto all’ingestione di un quantitativo oggettivamente abnorme (10 kg) di prodotto.
Sempre secondo i giudici, nemmeno il rinvenimento di sostanze espressamente vietate dalla legge (quali i coloranti tossici) esimerebbe da un’attenta analisi sulla pericolosità in concreto che, lo si ribadisce, non può mai mancare in caso di condanna ai sensi dell’art. 440 cp.
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