E’ ancora possibile definire “in via agevolata” le controversie tributarie pendenti in qualsiasi grado contro l’Agenzia delle Entrate.
Chiunque abbia come controparte in un contenzioso l’ente impositore per eccellenza, può porvi fine risparmiando le ulteriori spese, le sanzioni e gli interessi di mora che sarebbero altrimenti dovuti in caso di soccombenza.
Requisiti primi per poterlo fare sono la circostanza per la quale la costituzione in giudizio del Contribuente sia avvenuta entro il 31.12.16, e il fatto che la vertenza, al momento della domanda, non si sia conclusa con sentenza definitiva
Vediamo la procedura.
Chi sia interessato a definire “in via agevolata” un contenzioso deve innanzitutto presentarne domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 30.09.17. Tale istanza è esente da imposta di bollo.
Conseguentemente potrà essere chiesta al giudice la sospensione della lite, che verrà accordata dapprima fino al 20.10.17 e, successivamente (versata la prima rata), fino al 31.12.18.
L’accoglibilità dell’istanza di definizione “agevolata” verrà successivamente valutata e, in caso di diniego, ne sarà data formale comunicazione all’interessato entro il 31.07.2018.
Notificato del rigetto, il richiedente potrà decidere di proseguire la controversia nei modi ordinari (con istanza di trattazione da depositarsi entro il 31.12.18) e/o di impugnare (entro 60 giorni) il rigetto notificato.
Qualora la domanda presentata abbia ad oggetto una lite già definita con sentenza non definitiva, i termini per l’impugnazione di questa rimarranno sospesi, riprendendo a decorrere dalla data di notifica del diniego. Dunque in questo specifico caso il contribuente, avvertito del rigetto, avrà 60 giorni anche per impugnare il precedente provvedimento giudiziale.
Esplicata questa prima fase, per perfezionare la definizione “agevolata” sarà necessario versare, in un’unica tranche o ratealmente, tutti gli importi chiesti in pagamento con l’atto impugnato (nelle controversie aventi ad oggetto soltanto interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi sarà invece dovuto il 40% di quanto contestato). Andranno inoltre corrisposti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati – secondo l’art. 20 d.P.R. 602/73 – dal termine per la presentazione della dichiarazione da cui risulta un importo non versato, fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto contestato.
La corresponsione dovrà avvenire in un massimo di 3 rate (la prima e la seconda con scadenza rispettivamente al 30.09.17 ed al 30.11.17, ciascuna per un importo pari al 40% del dovuto; la terza con scadenza 30.06.18 per il saldo), che si riducono ad un’unica soluzione per somme fino a 2.000 Euro.
E’ infine bene rammentare che le controversie elencate all’art. 11, co. 4 D.L. 50/17 non sono definibili secondo la procedura “agevolata”, che alla definizione non consegue la restituzione di somme già pagate, anche se in misura maggiore a quanto sarebbe risultato dovuto in base alla stessa, e che gli effetti di questa modalità di estinzione del giudizio prevalgono su pronunce non ancora passate in giudicato al 24.04.2017, estendendosi anche ai coobbligati.
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