Dettate dal Ministero dell’Interno le linee guida per l’attribuzione del doppio cognome.

cognome materno

Con sentenza n. 286 dell’8 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità dell’automatismo di attribuzione del cognome paterno ai figli legittimi, naturali o adottivi.

Ne sono conseguite le circolari ministeriali nn. 1 e 7 del 2017 che, rispettivamente, impongono agli Ufficiali di Stato Civile di accogliere ogni richiesta di doppio cognome presentata in accordo tra i genitori, e chiariscono alcuni aspetti della procedura.

IL COGNOME MATERNO NON PUO’ FIGURARE NE’ DA SOLO NE’ PER PRIMO: innanzitutto, il Ministero interpreta la pronuncia costituzionale come legittimante la sola possibilità di posporre il cognome della madre a quello del padre. Stando alla circolare n. 7/17 tale conclusione sarebbe infatti l’unica traibile dalle parole della Corte, per le quali va consentita la trasmissione al figlio “anche” del cognome materno.

NON SERVE DARE PROVA DELL’ACCORDO TRA I GENITORI: secondariamente, il Ministero nega la necessità di certificare, al momento della richiesta, l’accordo nella scelta del cognome da dare al nuovo nato. Tale determinazione viene motivata sia dall’assenza di una norma espressamente richieda una verifica, sia dalla regola per la quale, nell’annotare nei registri il nome del bimbo, l’Ufficiale di Stato Civile procede così come indicato dal richiedente (di regola il padre) senza indagare se la scelta sia o meno concorde.

EFFICACIA DELLE NOVITA’: secondo la circolare, la possibilità di attribuire il doppio cognome è applicabile ai soli atti di nascita formati successivamente al 29.12.2016. Negli altri casi rimarrà possibile chiedere, motivando, la modifica del cognome: anche questi procedimenti, svolti ai sensi degli artt. 89 e ss del D.P.R. n. 396/00, si dovranno ispirare al più recente orientamento.

Preso atto della ritenuta impossibilità di attribuire al figlio il solo cognome di materno, o un doppio cognome in cui questo figuri per primo, rimane da chiedersi se ciò sia realmente coerente con la sentenza cui la circolare dichiaratamente si ispira.

La pronuncia n. 286, infatti, difende strenuamente il principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi“, respingendo la “concezione patriarcale della famiglia” e con essa la ormai “tramontata potestà maritale“. Secondo la Corte Costituzionale “il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell’art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare, di cui all’art. 29, secondo comma, Cost.“.

Perché i principi espressi dalla Corte raggiungano la loro massima espressione, consentendo ai genitori di scegliere di comune accordo anche l’ordine dei cognomi o addirittura l’esclusione del paterno, rimaniamo allora in attesa di un’ulteriore decisione ad hoc o, ancor meglio, di una (auspicabile) riforma legislativa.

Ogni contenuto, riferendosi a fattispecie generali, non può ritenersi in alcun modo sostitutivo del contributo di un professionista. Qualora necessitaste di una consulenza specifica Vi invitiamo pertanto a contattarci utilizzando l’apposita area dedicata.