Presto anche una condotta riparatoria potrà evitare la condanna.
Con l’entrata in vigore della “riforma Orlando” farà il suo ingresso nel nostro ordinamento una nuova causa di estinzione del reato.
L’art. 162 ter c.p. eviterà infatti processo e sanzione a chiunque si affretti ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose di un proprio illecito, sempre che questo sia perseguibile a querela soggetta a rimessione.
Sentita la persona offesa e valutata la congruità del ristoro, il giudice sarà quindi obbligato a dichiarare l’estinzione del reato ogniqualvolta l’integrale riparazione sia avvenuta entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Nella sola ipotesi in cui l’interessato dia prova di non aver potuto operare il risarcimento entro tale termine per fatto a lui non imputabile, il giudice potrà invece fissare un ulteriore termine (massimo 6 mesi) per pagamento e/o restituzioni.
Anche nel caso in cui l’eliminazione delle conseguenze del reato non si concretizzi soltanto per decisione della parte offesa, la quale si ritenga insoddisfatta da un’offerta pur ritenuta congrua dal giudice, il reato dovrà essere dichiarato estinto, subordinatamente alla consegna reale del denaro da parte dell’imputato alla vittima secondo gli artt. 1208 e ss c.c.
Data l’ormai prossima entrata in vigore (03 agosto 2017) è dunque bene tenere presente questa nuova causa di estinzione del reato, che sarà applicabile anche nell’ambito di processi già in corso, operando in questo caso anche per condotte riparatorie successive all’apertura del dibattimento.
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