Novità per chi, pur non esercitando impresa, beneficia di prestazioni di lavoro occasionale.
La L. 96/17, seguita all’abrogazione dei vecchi voucher, disciplina la regolarizzazione del lavoro occasionale introducendo quello che viene definito il “libretto di famiglia”.
Tale strumento consente ad ogni persona fisica che abbia alle proprie “dipendenze” prestatori di lavoro saltuario di richiedere all’INPS un libretto nominativo ove depositare – tramite F24 o altri strumenti di pagamento elettronici – il denaro destinato a retribuirli.
Le attività che si intendono regolarizzare sono i piccoli lavori domestici, l’assistenza domiciliare a bambini e anziani e le lezioni ricevute privatamente.
Come già visto per il settore agricolo, “occasionale” è il lavoro per il quale non si investano più di 280 ore l’anno per un guadagno massimo complessivo di 5.000,00 Euro/2.500,00 Euro se da uno stesso “titolare” (nell’ottica del lavoratore) o per il quale si spendano non più di 5.000,00 Euro (nell’ottica dell’utilizzatore).
Molta attenzione bisogna fare con riguardo agli importi corrisposti e alle ore lavorate: se si eccede rispetto ai limiti previsti il rapporto si trasforma infatti in subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Chi gode della prestazione deve informare tempestivamente l’INPS sui dati del lavoratore, il compenso, l’attività e la durata del rapporto. Sarà poi l’Ente a provvedere alla retribuzione entro il 15 del mese successivo, con accredito sul conto corrente o con bonifico pagabile alle Poste.
La comunicazione di cui sopra va resa telematicamente al termine della prestazione lavorativa e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello del suo svolgimento.
Il lavoratore occasionale, regolarizzato con “libretto di famiglia”, ha diritto all’assicurazione per invalidità (IVS) e contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, beneficia del versamento contributivo e percepisce 10,00 Euro orari lordi (8,00 Euro netti).
Resta comunque attivo fino a fine anno il “bonus baby sitting” (art. 4, co. 24, lett. b, L. 92/12) per il quale la madre che rinunci alla maternità facoltativa può richiedere all’INPS un contributo erogabile per un massimo di 6 mesi e fino a 600 Euro mensili, finalizzato al pagamento dei servizi di assistenza al bambino.
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