Anche il trasferimento di un patrimonio da un conto ad un altro, se avvenuto per spirito di liberalità, deve risultare da atto notarile redatto alla presenza di due testimoni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 18725/17, negano la natura di donazione indiretta al trasferimento di titoli che favorisca un terzo al solo scopo di liberalità, ritenendo tale operazione una “donazione tipica ad esecuzione indiretta” dunque soggetta alla forma pubblica.
Il nostro ordinamento prevede due forme di donazione: quella tipica, richiedente la forma solenne, e quella indiretta, valida già solo con il rispetto della forma prevista per il contratto che “indirettamente” la provoca.
La differenza sostanziale fra tali negozi è che mentre il primo trova ragion d’essere proprio nella volontà del donante di arricchire “senza tornaconto” il donatario, il secondo vede in questo arricchimento solo un effetto ulteriore, indiretto, diverso rispetto alla primaria causa contrattuale (è il caso di un contratto stipulato fra due soggetti a beneficio di un terzo, o anche di una compravendita conclusa ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore del bene).
Con la richiamata pronuncia, la Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se un trasferimento di quote e titoli avvenuto per spirito di liberalità possa validamente concludersi anche in assenza di atto pubblico.
Nel farlo, la Cassazione ha precisato che la presenza di tre soggetti (banca, ordinante il trasferimento e beneficiario) nell’operazione non impedisce la configurabilità di un vero e proprio atto liberale, conseguendo l’effetto donativo non “indirettamente” dal principale rapporto tra donatario e banca, nel quale si cala l’ordine di trasferimento, ma “direttamente” dal rapporto in essere fra donante e donatario, nel quale l’istituto bancario si inserisce come mero esecutore dell’ordine del suo correntista.
Ne consegue che il trasferimento di denaro o di titoli da un conto ad uno altrui, se avvenuto per spirito di liberalità e per importi ingenti, è nullo (e dunque sostanzialmente mai avvenuto) se non risultante da atto notarile.
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