La rottamazione ha un sequel.
Come atteso, è stato varata la Manovra che concede nuovamente al Contribuente di “pagare meno pagando subito”.
Come ormai tutti sappiamo, nel 2016 è stata inaugurata la cosiddetta “rottamazione cartelle” .
Con il DL 193/16 (conv. L. 225/17) è stata infatti introdotta per la prima volta la possibilità di definire in via agevolata (senza sanzioni né interessi di mora) determinati carichi già affidati agli agenti della riscossione.
Ora è il Decreto fiscale collegato alla Manovra 2018 (DL 148/17) a fare il bis, e lo fa disciplinando sostanzialmente tre diverse situazioni.
La prima, quella dei contribuenti che, pur rientrando nella prima tranche di rottamazione, non hanno regolarmente pagato le rate: a loro viene concesso di mettersi in pari con i pagamenti entro il 3 novembre 17.
La seconda, quella di coloro che si sono visti rigettare la prima domanda di rottamazione perché non in regola con tutte le rate scadute al 31.12.2016 nell’ambito di piani di dilazione in essere al 24.10.2016. A tali esclusi è concesso di presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di definizione agevolata: le rate scadute e non ancora versate dovranno essere saldate, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, mentre le somme dovute per la nuova rottamazione dovranno esser pagate in un massimo di tre rate, di pari ammontare, con scadenza ad settembre, ottobre e novembre 2018, con interesse del 4,5% annuo a decorrere dal 1° agosto 2017.
La terza, quella che vede la definibilità in via agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017: la dichiarazione di adesione andrà presentata entro il 15 maggio 2018 attraverso il modello on line, predisposto entro il 31 ottobre 2017. L’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2018, provvederà poi a presentare al contribuente il conto della nuova rottamazione, da saldarsi in un massimo di cinque rate, la prima con scadenza al 31 luglio 2018 e l’ultima al 28 febbraio 2019.
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