Raddoppiato il periodo di congedo obbligatorio per i papà lavoratori.
La legge di bilancio 2017 prevede l’aumento da 2 a 4 le giornate di congedo obbligatorio per i neo-papà nel 2018.
Il lavoratore dipendente appena divenuto padre, o che abbia appena adottato o ricevuto in affido un figlio, avrà così diritto quest’anno a quattro giorni di permesso, retribuiti al 100%, da utilizzare entro i primi 5 mesi dal lieto evento.
Restano invece due le giornate garantite per chi papà lo è già dal 2017, operando la novità solo per le nascite tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018
Le giornate di congedo facoltativo, quantificate in due per il 2017, vengono al contrario ridotte ad una che, se goduta, anticiperà di un giorno il termine di congedo di maternità della madre. Anche il congedo facoltativo è pagato al 100% e deve essere fruito entro i primi 5 mesi.
Pur se a carico dell’INPS, la retribuzione per le giornate di congedo dovrà essere anticipata dal datore di lavoro, al quale andrà anche presentata la domanda di permesso con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di richiesta di congedo facoltativo dovrà essere allegata anche la dichiarazione di rinuncia al corrispondente periodo di maternità che la madre ha inoltrato al proprio titolare.
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