Per ottenere il rimborso di un volo aereo non serve provare il ritardo.
Chi vuole ottenere il risarcimento del danno da ritardo/negato imbarco è sufficiente produca in giudizio il biglietto aereo. A chiarirlo è la Cassazione, dando ragione ad un siciliano che, perdendo una coincidenza, non riusciva a rincasare.
Secondo la convenzione di Monteréal, il vettore risponde del ritardo nel trasporto di passeggeri o di bagagli salvo che dimostri di aver adottato tutte le possibili e ragionevoli misure per evitarlo, e dunque salvo che il danno cagionato fosse imprevedibile o dovuto a caso fortuito o forza maggiore.
Tale disposizione è però poco specifica nell’indicare a chi spetti la prova dell’effettività del ritardo. Per questo con la recente pronuncia i giudici hanno chiarito che, una volta che il passeggero si sia lamentato del disagio, sarà la compagnia a doversi liberare dalla responsabilità che la legge automaticamente le affibbia.
In altri termini: il viaggiatore deve provare di avere il biglietto, la compagnia che il volo è stato regolare.
Usando le parole della Corte “il passeggero deve dimostrare solamente la fonte del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento del vettore, il quale potrà difendersi su due piani differenti: o dimostrando che l’inadempimento non vi è stato o che, se v’è stato, non ha superato (in caso di ritardo) le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento CE; oppure, dimostrando che l’inadempimento, pur essendosi obiettivamente consumato, è dipeso da forza maggiore o da caso fortuito“.
Parzialmente diverso è per la cancellazione del volo (equiparata al ritardo oltre 3 ore), la quale non fa presumere alcuna responsabilità del vettore sempre sia stata da questi comunicata almeno 2 settimane prima della partenza, ovvero successivamente se sia fornito un volo alternativo nei medesimi orari.
Il consiglio per i viaggiatori è dunque quello di conservare sempre il biglietto!
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