Basta paghe cash.
La recente legge n. 205/17, all’art. 1 co. 910, prevede dal 1° luglio 2018 l’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere retribuzioni ed eventuali anticipi tramite banca o ufficio postale.
L’operazione potrà essere fatta con bonifico sul conto corrente del lavoratore o con altri strumenti di versamento elettronici tracciabili, oppure mediante pagamento in contanti presso lo sportello bancario in cui il datore ha un conto corrente con mandato di pagamento. In alternativa resta la possibilità di consegnare un assegno al dipendente o, in caso di impedimento, ad un suo delegato (coniuge, convivente o familiare in linea retta o collaterale di almeno sedici anni).
Interessati alla riforma sono i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (non ha rilevanza né la durata né la modalità di svolgimento), quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli delle cooperative con i propri soci, in qualunque forma, ai sensi della legge n. 142/2001.
Il successivo comma 913 esclude invece la novità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, i collaboratori domestici, i tirocinanti, i titolari di borse di studio ed i lavoratori autonomi occasionali.
Al datore di lavoro, o committente, che violi l’obbligo di effettuare il pagamento dello stipendio tramite strumenti tracciabili, verrà applicata una sanzione amministrativa tra 1.000,00 e 5.000,00 Euro.
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