In caso di condotta infedele del commercialista, il contribuente è esente da sanzioni.

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A chiarirlo la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 17346/2020.

Ricorrente un’impresa edile che, del tutto ignara del suo stato di evasore totale, si avvedeva a seguito di una verifica fiscale della mancata trasmissione, da parte del proprio commercialista, delle dichiarazioni IVA e IIDD per gli anni dal 2002 al 2004. Precisamente il “professionista”, mancando di inoltrare i documenti obbligatori, presentava alla cliente delle ricevute di trasmissione false, così facendole credere di aver adempiuto e di essere in regola con il fisco.

Fatto sta che la Contribuente si vedeva invece recapitare un avviso di accertamento per ogni annualità, tutti intimanti non solo il versamento delle imposte evase (come calcolate dall’Agenzia delle Entrate in via presuntiva), ma anche il pagamento di sanzioni per circa il 200% del tributo. Sanzioni queste che, come immediatamente rilevato dall’impresa sia di fronte ai verificatori che ai giudici tributari, dipendono esclusivamente da un’inadempimento grave e volontario commesso dal professionista incaricato.

Ciò nonostante, i provvedimenti impositivi venivano confermati da entrambe le commissioni di merito.

Ne conseguiva così il giudizio di legittimità in oggetto, nel quale la Cassazione giudicava il mancato esame da parte dei giudici della condotta del professionista illegittimo per violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs 472/97. Secondo dette disposizioni infatti le sanzioni amministrative non possono essere irrogate né in assenza di una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa, da parte del sanzionato, né nel caso in cui il mancato versamento di un tributo dipenda da un fatto denunciato all’autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi.

Nel caso di specie la Commissione Regionale errava dunque nel pronunciarsi a sfavore del contribuente senza tener conto e del rinvio a giudizio del commercialista, e delle ricevute di trasmissione  prodotte dalla Contribuente e risultate false.

Il contribuente infatti non può essere ritenuto responsabile, e dunque sanzionato, qualora l’illecito dipenda da un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Ogni contenuto, riferendosi a fattispecie generali, non può ritenersi in alcun modo sostitutivo del contributo di un professionista. Qualora necessitaste di una consulenza specifica Vi invitiamo pertanto a contattarci utilizzando l’apposita area dedicata.