Lo stesso tenore di vita va assicurato solo ai figli.
Nuova conferma del fatto che l’ex coniuge non ha alcun diritto, una volta separato, a conservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.
A dirlo la Cassazione che, con recente ordinanza, ribadisce che l’assegno riconosciuto all’ex ha piuttosto, oltre che scopo assistenziale, la sola funzione di permettere alla parte debole del rapporto di raggiungere un reddito adeguato al contributo da questa offerto nella vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative professionali per questo sacrificate.
Discorso diverso per il figlio, che ha il pieno diritto di non veder ridotte le proprie aspettative di vita e le proprie possibilità in ragione delle scelte fatte dai genitori.
Madre e padre, anche se separati ed anche nel caso in cui interrompano i rapporti con i figli, conservano infatti l’obbligo di mantenere la prole in proporzione al proprio reddito, garantendo ai bambini ed ai ragazzi non ancora economicamente autosufficienti il medesimo tenore di vita goduto durante la loro unione.
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