Previsti aiuti per i lavoratori con figli in D.A.D.

DAD

Con il DL 30/21 il nostro Governo ha introdotto alcuni aiuti per i lavoratori che abbiano figli minori.

CONGEDO/LAVORO AGILE

Anzitutto, per chi abbia figli minori di 16 anni occupati nella didattica a distanza (ormai per tutti D.A.D.), oppure in quarantena, è prevista la possibilità di lavorare da casa. Ovviamente solo uno dei due genitori potrà farlo, sempre che risulti convivente col ragazzo.

E se la mansione svolta non si presta a essere esercitata in modalità “agile”? Nessun problema (o quasi): il genitore avrà diritto a astenersi dal lavoro percependo un’indennità pari al 50% della retribuzione e godendo della contribuzione figurativa. Questo però soltanto se suo figlio non ha ancora compiuto quattordici anni oppure è affetto da grave disabilità. Se invece lo studente ha tra i 14 e i 16 anni, il genitore potrà sì rimanere a casa dal lavoro senza temere licenziamento, ma non percepirà alcunché.

BONUS BABY SITTER

Alcune categorie di lavoratori, con figli conviventi con meno di 14 anni in DAD o quarantena, possono invece fruire per tutto il periodo di un bonus per i servizi di baby sitting. Il bonus, di un massimo di 100 euro a settimana, verrà erogato tramite “libretto famiglia” e potrà essere ottenuto solo se l’altro genitore non goda già del congedo o di altre forme di tutela. Potrà essere erogato direttamente al richiedente solo se si provi l’iscrizione del figlio a centri estivi, a servizi integrativi per l’infanzia, a servizi socio-educativi territoriali, a centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Hanno diritto a percepire il bonus:

– i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps; i lavoratori autonomi;

– il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid;

– i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari;

– i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, solo subordinatamente alla comunicazione da parte delle casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Ogni contenuto, riferendosi a fattispecie generali, non può ritenersi in alcun modo sostitutivo del contributo di un professionista. Qualora necessitaste di una consulenza specifica Vi invitiamo pertanto a contattarci utilizzando l’apposita area dedicata.