Insegnare nelle scuole statali o nelle paritarie non è esattamente la stessa cosa.
A confermare che l’insegnamento nelle scuole paritarie non sia del tutto equiparabile a quello nelle scuole statali o pareggiate è la recentissima sentenza n. 180/21 con cui la Corte Costituzionale nega che l’art. 485 DL 297/94 violi l’art. 3 Cost provocando un’irragionevole disparità di trattamento tra docenti.
Se è infatti vero, dice la Corte, che la norma prevede la riconoscibilità, ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità, del solo insegnamento prestato prima dell’immissione a ruolo nelle scuole statali/pareggiate, è altrettanto vero che le due tipologie di scuola mostrano profonde differenze quanto ai sistemi di selezione e di reclutamento del personale: mentre per gli istituti statali e pareggiati è infatti sempre necessario un concorso, per le scuole paritarie è sufficiente il solo requisito dell’abilitazione, talvolta anche derogato in favore della bastevolezza del solo titolo di studio prescritto.
Basta questo, per i Giudici, per rendere ragionevole la prevista disparità.
Resta comunque pacifico che agli alunni delle scuole paritarie vengono garantiti i medesimi standard qualitativi garantiti a quelli di scuole statali, e ciò sia quanto all’offerta didattica che al valore dei titoli di studio ottenibili.
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