Dal 15 ottobre per lavorare servirà il Green Pass.

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Approvato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che prevede che, per portare a casa la pagnotta, dal prossimo 15 ottobre servirà il green pass.

Obbligati a mostrare il qr code saranno i lavoratori del settore pubblico e del privato oltre a coloro che si trovino ad accedere ai luoghi di lavoro per attività di formazione o volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Ovviamente in assenza di un espresso obbligo vaccinale resta a ciascuno la possibilità di preferire alle inoculazioni del vaccino la periodicità dei tamponi i quali, però, per ora restano da eseguirsi al massimo ogni 48 ore.

Chiamato a controllare che tutti i lavoratori siano in possesso di green pass è il datore di lavoro che, entro il 15 ottobre, dovrà stabilire le modalità secondo cui svolgere la verifica (anche a campione)  e i soggetti incaricati di eseguirla.

Chi verrà “pizzicato” senza certificazione sarà considerato assente ingiustificato e, a partire dal quinto giorno di assenza dal lavoro, sarà sospeso senza retribuzione. La sospensione durerà al massimo fino al 31 dicembre 2021 (almeno per ora) e non comporterà né conseguenze disciplinari né la perdita dell’impiego.

Nelle imprese private con meno di 15 dipendenti il dipendente che continui a rimanere privo di green pass dopo 5 giorni di assenza potrà essere sostituito, con contestuale sospensione del suo rapporto per tutta la durata del contratto (massimo 10 giorni) stipulato tra datore di lavoro e sostituto.

Chi invece non verrà “beccato” senza green pass prima di entrare a lavoro, ma dopo aver avuto accesso in sede, potrà ricevere, oltre alla sospensione, una sanzione amministrativa da 600 a 1500 € e eventuali conseguenze disciplinari.

Mentre la sospensione potrà essere ordinata direttamente dal datore di lavoro o dal soggetto preposto alla verifica, la sanzione pecuniaria dovrà essere irrogata dal Prefetto, notiziato della violazione dai predetti soggetti

Obbligo di green pass anche per magistrati, procuratori e avvocati dello Stato (non invece per i difensori delle parti, espressamente esentati dall’obbligo – art. 2, mod. 9 sexies co. 8) i quali, se vorranno accedere agli uffici giudiziari, dovranno esibirlo. Diversamente anche a loro verrebbe contestata un’assenza ingiustificata rilevante ai fini di decadenza dal loro impiego (art. 127, co. 1, lett. c del DPR 3/57). L’accesso agli uffici senza certificazione comporterà un illecito disciplinare secondo le prescrizioni dei rispettivi ordini di appartenenza.

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