Il rapporto con i nonni va salvaguardato.
Ogni bambino ha diritto a coltivare i rapporti con la propria famiglia d’origine. Sempre.
A ribadirlo una recente pronuncia della Cassazione, chiamata da una nonna a valutare la legittimità delle pronunce di merito con le quali le veniva impedito di vedere la nipote dichiarata in stato di adottabilità.
Questi i fatti.
Il Tribunale dei minori di Milano nel 2018 dichiarava adottabile una bambina alla quale riteneva non venissero fornite dai genitori le dovute cure materiali ed affettive. Nemmeno la nonna, per i Giudici, avrebbe mai consentito alla piccola di vivere in un contesto adeguato alla sua età.
Veniva così dichiarata la decadenza dalla potestà genitoriale con contestuale ordine di interruzione di ogni rapporto tra adottanda e famiglia di origine.
Impugnavano la sentenza i genitori e la nonna della bambina che, in particolare, chiedeva di poter continuare ad avere contatti con la nipote anche se in forma di attivazione graduale e progressiva e con la supervisione di esperti.
La Corte di Appello rigettava la domanda ritenendo che la minore avrebbe potuto vivere in un contesto stabile e sicuro solo interrompendo ogni rapporto con la nonna che non era mai stata in grado di garantirle la giusta sicurezza.
La donna ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte, confermata l’importanza del legame tra nonno e nipote, evidenziava come nel nostro ordinamento siano previste varie forme di adozione, alcune delle quali non totalmente impeditive dei rapporti tra adottato e famiglia di origine. Precisava inoltre che l’adozione “legittimante”, unica a recidere del tutto ogni rapporto, deve essere sempre intesa come “ultima spiaggia” sentendo il minore l’esigenza di crescere con la sua “prima” famiglia. Tale esigenza, aggiungono i Giudici, potrà venir meno solo nel caso in cui gli stretti congiunti non possano oggettivamente prestare le dovute cure al bambino, derivando da tale mancanza una reale menomazione al suo corretto sviluppo psico-fisico.
Non è cioè sufficiente per la Corte che i familiari risultino incapaci di fornire autonomamente un’adeguata educazione e crescita al bambino: perché sia legittima l’interruzione di ogni rapporto è infatti sempre necessaria un’indagine completa sulle condizioni di abbandono, la quale confermi che, proseguendo nei contatti, il minore subirebbe effettivamente un danno.
Non bisogna trascurare l’interesse dell’adottando a mantenere i contatti con i propri parenti “di sangue”, tra cui i nonni, essendo piuttosto sempre doveroso valutare la possibilità di applicare una forma più “mite” di adozione, in grado di dare continuità ai rapporti.
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