Trovare “un altro” prima della separazione non sempre preclude il mantenimento.

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L’avvio di una nuova relazione, anche se precedente alla formalizzazione della separazione, non comporta l’automatico addebito della fine della relazione e/o la perdita del diritto al mantenimento.

A dirlo è la recente ordinanza Cass. n. 4327/22 che,  preso atto di come un nuovo legame affettivo possa essere conseguenza e non causa della crisi di coppia, rammenta che per aversi addebito e conseguente perdita del diritto al mantenimento in caso di comprovata necessità il “tradimento” deve aver effettivamente inciso sulla possibilità di prosecuzione la convivenza. Diversamente, in caso di rapporto a prescindere già “logoro”, la nuova relazione non comporterà “colpa”.

Inoltre, e sempre secondo la Corte, il diritto al mantenimento non verrà meno neanche quando dalla nuova relazione l’ex coniuge tragga un aiuto economico, purché questo resti occasionale e il rapporto non si dimostri serio e stabile e dunque con caratteristiche assimilabili al matrimonio.

Ritiene infatti nello specifico la Cassazione che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè in assenza della condizione ostativa dell’addebito, resta ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione”.

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