Specie in periodi di generalizzata crisi, può accadere che le spettanze dei lavoratori non vengano tempestivamente corrisposte.
In questi casi – pur prescrivendosi in 5 anni i crediti da lavoro – la prima cosa che un lavoratore è consigliabile faccia per tutelarsi è quella di diffidare quanto prima, per iscritto, tramite raccomandata a/r o PEC, il proprio datore di lavoro al pagamento.
Conseguenza ne sarà la messa in mora dello stesso, con automatica interruzione della prescrizione, maturazione degli interessi dal dovuto al saldo, e con la possibilità di vedersi risarcito l’eventuale danno subito in ragione del ritardato versamento.
La perdurante inadempienza del datore di lavoro aprirà a sua volta le porte a molteplici opzioni di tutela per il creditore, il quale potrà scegliere se avviare un tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro (anche con l’ausilio del proprio sindacato), o se agire direttamente per via giudiziale chiedendo l’emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore (sempre vi sia una certificazione del credito) o promuovendo un’ordinaria azione civile avanti al Tribunale del Lavoro.
Può inoltre accadere che, in una fase critica dell’attività, imprenditore e lavoratori si accordino per un concordato preventivo finalizzato alla continuità dell’azienda.
In tal caso sarà necessario distinguere tra crediti di lavoro sorti prima e crediti da lavoro sorti dopo la domanda di concordato: soltanto questi ultimi, infatti, dovranno essere erogati alla naturale scadenza, divenendo i primi “crediti concorsuali” e dunque erogabili, secondo i termini previsti nel piano concordatario, soltanto al termine della procedura.
Da tenere presente è poi l’istituzione presso l’I.N.P.S. di un fondo di garanzia volto ad assicurare al lavoratore la percezione del T.F.R. e degli ultimi 3 stipendi mensili (inclusa tredicesima) non percepiti.
Tale fondo potrà intervenire nei casi in cui sia insolvente un datore di lavoro soggetto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo..) o già raggiunto da una procedura esecutiva non andata a buon fine.
Il lavoratore che intenda avvalersi di questa garanzia dovrà innanzitutto allegare alla domanda la fine del suo rapporto di subordinazione (che può essere avvenuta per qualsiasi causa) ed il previo accertamento del credito per cui è chiesto pagamento.
Inoltre, il lavoratore non regolarmente retribuito è legittimato a dimettersi senza preavviso, data la giusta causa, godendo del sussidio di disoccupazione. Ciò sempre che provi all’INPS il grave inadempimento contrattuale compiuto a suo danno dal datore di lavoro.
Importante è infine tenere bene a mente che la busta paga non va mai sottoscritta (se non per sola ricevuta) senza la certezza di essere stati effettivamente pagati, valendo la firma apposta per quietanza come riconoscimento dell’avvenuto pagamento.
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