Il 6 aprile 2017 entrerà in vigore il DPR 31/2017 che riscrive le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, amplia le attività edilizie libere dal nullaosta e velocizza l’iter procedurale. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica ordinaria.
L’autorizzazione paesaggistica, regolamentata dal Dlgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), è obbligatoria per alcuni interventi in aree soggette a tutela e presuppone una valutazione di compatibilità ambientale.
A seconda dei lavori, sarà difatti possibile ricorrere a tre diverse procedure:
– intervento libero, per il quale è sufficiente il titolo edilizio, senza obbligo di autorizzazione;
– autorizzazione paesaggistica semplificata, caratterizzata da modelli di richiesta unificati ed iter procedurale più snello e veloce;
– autorizzazione paesaggistica ordinaria, obbligatoria per interventi significativi e con iter procedurale di massimo 120 giorni.
Per quanto concerne gli interventi a tipologia libera, dal 6 aprile saliranno a 31 e ricomprenderanno anche lavori per i quali precedentemente era richiesta la procedura semplificata. Tra tutti:
a) l’inserimento di elementi amovibili, l’installazione di tende, pedane, o di altri elementi ombreggianti posti a corredo di attività economiche o turistico-ricettive;
b) la realizzazione di opere interne che alterino la destinazione d’uso ma non l’aspetto esteriore degli edifici;
c) gli interventi su prospetti e coperture che rispettino il piano del colore;
d) la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto;
e) gli interventi di consolidamento statico degli edifici;
f) la realizzazione di opere tese ad eliminare barriere architettoniche;
g) la posa di pannelli solari su coperture piane e non visibili all’esterno;
h) il montaggio di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali;
i) gli interventi di fedele ricostruzione di edifici distrutti a seguito di calamità naturali.
Inoltre, la nuova normativa amplia il novero degli interventi soggetti a procedura semplificata, per i quali viene altresì modificata drasticamente la procedura: l’iter di rilascio sarà così più veloce (tassativamente non dovrà superare i 60 giorni) e l’invio dei documenti avverrà esclusivamente per via telematica.
In particolare, l’amministrazione competente dovrà richiedere all’interessato, entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, gli eventuali documenti e chiarimenti necessari, che dovranno essere inviati forniti entro ulteriori 10 giorni.
Nei 20 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, l’amministrazione procedente che si determini favorevole dovrà quindi trasmettere alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento. Nel caso in cui anche la valutazione della Soprintendenza sia positiva, la stessa inoltrerà entro 20 giorni il proprio parere vincolante all’amministrazione che, entro 10 giorni, adotterà il provvedimento entro ulteriori 10 giorni.
In caso di mancato tempestivo parere vincolante varrà la regola del silenzio assenso.
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