Secondo la Corte di Cassazione non commette reato chi, liberamente ammesso a parteciparvi, filma momenti intimi altrui.
“Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cp) la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l’interferenza illecita prevista e sanzionata è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che invece sia ammesso a farne parte” .
Questo è quanto ribadito dalla recente pronuncia con cui la Suprema Corte ha confermato l’assoluzione di un uomo finito a processo per aver ripreso, senza autorizzazione, alcuni rapporti sessuali consensuali con la convivente.
Se non per la morale, almeno per la giurisprudenza è dunque lecito riprendere, fotografare o registrare qualsiasi attimo di vita condiviso, e ciò che distingue una registrazione lecita da una illecita non sono il luogo della ripresa o il consenso alla stessa, ma la legittima partecipazione alla scena.
Ne discende che sarà lecito riprendere, anche con telecamera nascosta, un’ignara donna che sta facendo una doccia con l’improvvisato regista, ma non lo sarà altrettanto predisporre una videocamera in bagno (a casa o in ufficio) oppure registrare telefonate, anche se effettuate con un apparecchio in uso comune.
Tanto detto, è comunque bene ricordare che tutto il materiale raccolto, sia mediante condotta lecita che illecita, non potrà essere in alcun modo divulgato o fatto vedere ad altri, pena la – questa volta certa – configurazione di un, seppur diverso, reato.
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