Anche il bacio “a labbra serrate” può integrare violenza sessuale.

violenza ragazza

Con sentenza dello scorso 23 giugno, la Corte d’Appello di Reggio Calabria condanna un uomo per aver baciato sulle labbra e toccato ad una coscia una bambina di dieci anni, peraltro affetta da deficit cognitivo.

Ricorso al terzo grado di giudizio, l’uomo rileva la mancata prova del fatto che il bacio sia avvenuto “con la lingua”, e della circostanza che l’azione sia stata spinta da istinti sessuali.

Secondo la giurisprudenza, sono “atti sessuali” tutte le condotte finalizzate ad appagare un desiderio o comunque ad invadere l’altrui sessualità. Esse non devono necessariamente interessare zone erogene, essendo sufficiente siano realizzate in un contesto concreto, relazionale, sociale e culturale che ne lasci trasparire la natura sessuale e la valenza erotica.

Nel caso concreto, i fatti avvenivano alla festa patronale del paese, dietro un palco ed alla vista di alcuni testimoni i quali, successivamente, riferivano l’inconfondibile natura “erotica” di gesti riconducibili a quelli tipici di rapporti intimi tra coniugi.

Corretta è dunque, secondo la Corte, la sentenza impugnata laddove, individuato il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p., infligge all’imputato la pena due anni e sei mesi di reclusione senza interrogarsi sul fatto se il bacio fosse o meno “alla francesce”.

Anche secondo i giudici di legittimità, infatti, la modalità del gesto è circostanza sostanzialmente ininfluente per la configurabilità del reato, che ben potrà perfezionarsi anche in caso di solo “bacio a stampo”.

E ciò, stando al ragionamento esplicato in sentenza, a prescindere dall’età della vittima.

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