Di seguito una panoramica sulle più recenti pronunce in tema di armi.
LA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO NON ESCLUDE LA CONFISCA: l’art. 131 bis c.p. esclude la punibilità di chi abbia commesso un illecito che, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, abbia comportato un’offesa di particolare tenuità. Ciò sempre che si tratti di reati punibili con la reclusione fino ad un massimo cinque anni e/o con la pena pecuniaria, e che il comportamento censurato non risulti abituale per il reo.
Recentemente la Cassazione, trovatasi a valutare l’applicabilità della norma in materia di armi, ha stabilito che incensuratezza, regolarità nella detenzione , numero minimo di armi, breve distanza percorsa in caso di trasferimento non denunciato, siano alcuni tra gli elementi da valutarsi in favore dell’imputato.
Ciò nonostante, la Corte è pacifica nel ritenere che la confisca di cui all’art. 6 L. 152/75 debba essere applicata sempre, anche nei confronti di chi abbia commesso per mera disattenzione un fatto tanto lieve da non meritare sanzione. Tale misura, infatti, resta obbligatoria in ogni ipotesi di delitto o contravvenzione concernente armi, venendo esclusa soltanto in caso di assoluzione o di dimostrata appartenenza dell’arma a una persona estranea al reato (ved. cass. pen. sez. I n. 31683/17).
OGNI TRASFERIMENTO VA DENUNCIATO: come previsto dall’art. 38 co. 5 TULPS, la denuncia di detenzione di armi o munizioni deve essere ripresentata dal possessore ad ogni trasferimento in un luogo diverso da quello precedentemente dichiarato. Secondo la Corte nemmeno la stretta vicinanza fra i luoghi è infatti sufficiente ad escludere l’obbligo di denuncia, da assolversi sempre entro 72 ore (ved. cass. pen. sez. VII n. 24239/17).
L’OMESSA CUSTODIA DI ARMI E’ REATO DI PERICOLO E NON DI DANNO: il reato di omessa custodia di armi di cui all’art. 20 bis L. 110/1975 si perfeziona indipendentemente dal fatto che minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti effettivamente si impossessino dell’arma o delle munizioni. E’ infatti sufficiente che l’agente ometta di predisporre le cautele necessarie ad impedire, nel caso concreto, tale impossessamento (cass. pen. sez VII n. 27189/17).
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