In questi giorni alla Camera si discute l’introduzione del reato di “propaganda del regime fascista e nazifascista“.
Il progetto di legge interessato a reprimere ogni simpatia verso il regime, proposto nell’ottobre del 2015 ha ricevuto nuovo vigore dopo la recente iscrizione nel registro degli indagati di un bagnino accusato di apologia di fascismo.
Il testo mira ad affiancare alle vigenti leggi Scelba (L. 645/52) e Mancino (L. 205/93) una nuova disposizione che assicuri condanna anche per quelle condotte che, pur censurabili, rimarrebbero altrimenti impunite.
Secondo l’art. 293 bis c.p. tali devono considerarsi le attività di propaganda di immagini, ideologie o contenuti propri di fascismo o nazismo, che si concretino anche soltanto nella produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli ad essi chiaramente riferiti. Queste condotte, al pari del richiamo in pubblico di simbologia o gestualità dei partiti, comporterebbero stando alla norma la reclusione da 6 mesi a 2 anni, aumentata di un terzo se realizzate con strumenti telematici o informatici.
Delle fattispecie che, sfuggendo a giusta sanzione, muovono la riforma, la relazione introduttiva al disegno di legge fa due esempi: il “saluto romano” e la commercializzazione di gadget a tema.
Mentre secondo parte della giurisprudenza il braccio alzato sarebbe ad oggi punibile soltanto in caso ne derivi un pericolo concreto ed attuale di riproposizione del regime, secondo i promotori della modifica normativa esso dovrebbe essere sanzionato in ogni caso, come gesto in sé.
Inoltre, nemmeno la vendita di merci (accendini, bottiglie e simili) raffiguranti il duce potrebbe rimanere impunita, a prescindere dall’effettiva sua finalità.
Per sapere se nel nostro ordinamento interverrà davvero un inasprimento nella repressione verso condotte anche solo astrattamente riconducibili al regime non resta quindi che attendere l’esito dei lavori, caratterizzati fin d’ora da un vivace ed acceso scambio di opinioni tra i diversi partiti.
Ogni contenuto, riferendosi a fattispecie generali, non può ritenersi in alcun modo sostitutivo del contributo di un professionista. Qualora necessitaste di una consulenza specifica Vi invitiamo pertanto a contattarci utilizzando l’apposita area dedicata.