L’istituto della “prescrizione” permette al decorrere del tempo di incidere sulla punibilità del reato, arrivando ad estinguerlo.
Di regola, in Italia non paga per le sue colpe chi, accusato di un illecito penale, non subisce condanna definitiva entro un periodo di tempo corrispondente al massimo della pena prevista per l’illecito commesso, e comunque entro 6 anni dal delitto o entro 4 dalla contravvenzione.
La brevità del termine ha spesso garantito l’impunità a soggetti pur colpevoli dei fatti loro contestati, ed anche per questo il Legislatore, dapprima con la L. 251/05 (“ex Cirielli”) e successivamente con la L. 103/17 (“riforma Orlando“), ha sentito la necessità di intervenire.
Il testo di legge che presto entrerà in vigore ha in particolare individuato alcune nuove cause di “congelamento” del termine che ne renderanno meno facile la maturazione.
Dal prossimo 3 agosto, infatti, chi venisse ritenuto colpevole con sentenza non definitiva non potrà più beneficiare, a fini prescrittivi, del tempo necessario alla giustizia per concludere anche la successiva fase del processo e dunque per pronunciarsi nuovamente sulla vicenda.
In altre parole, il tempo intercorrente fra il termine per il deposito delle motivazioni di una condanna e quello fissato per il deposito della successiva non inciderà nel calcolo della prescrizione, sempre che non trascorra per ciascuna sospensione più di un anno e sei mesi.
Ne consegue che, in caso di duplice condanna in primo ed in secondo grado, il periodo necessario ad estinguere il reato potrà aumentare fino a 3 anni.
Al contempo, lo stesso periodo di sospensione conseguente a condanna dovrà essere riconteggiato a fini prescrizionali qualora sopraggiunga, nei successivi gradi di giudizio, un proscioglimento, o comunque nel caso in cui venga meno la sentenza che ne aveva dato il via.
Altra importante novità comportante un allungamento dei termini di prescrizione riguarda nello specifico alcuni illeciti contro i minori.
In ipotesi di maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, stalking ed altri reati sessuali, infatti, la stessa L. 103/17 permette che l’avvio del decorso del termine slitti al diciottesimo compleanno della vittima, sempre che l’azione penale non sia stata, per allora, già esercitata.
Tanto detto è bene precisare che le modifiche in tema di prescrizione troveranno applicazione esclusivamente con riguardo agli illeciti commessi successivamente all’entrata in vigore della “legge Orlando”.
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