Date la rilevanza sul piano pratico e la recente sua entrata in vigore torniamo a parlare di “riforma Orlando”.
Come già anticipato trattando di prescrizione e di art. 162 ter, la L. 103/17 introduce numerose novità in materia penale. Tra queste, rilevante a fini pratici è la modifica dei termini che scandiscono l’iter che va dall’iscrizione di taluno nel registro delle notizie di reato all’eventuale giudizio.
Da sempre, il procedimento penale si articola in una prima fase di indagini succeduta, nel solo caso in cui si ritengano sussistere validi elementi a sostegno dell’accusa, dal vero e proprio processo.
Preliminarmente a questo, infatti, il Pubblico Ministero è chiamato a vagliare quanto raccolto in merito alla colpevolezza dell’indagato, conseguentemente pronunciando una richiesta di rinvio a giudizio od una di archiviazione.
Così rimane anche a seguito della riforma, che però incide su alcuni termini procedurali.
A mutare anzitutto sono il tempo massimo concesso al PM per pronunciarsi sulle risultanze delle proprie indagini e quello a disposizione della persona offesa per visionare gli atti e per eventualmente opporsi all’archiviazione.
Precisamente, dallo scorso 3 agosto il PM, scaduto il periodo a disposizione per indagare, disporrà di soli 3 mesi di tempo (prorogabili nei casi più complessi e durante i quali non potranno in nessun caso compiersi indagini) per decidere se rinviare a processo l’indagato.
La parte offesa, dal canto suo, vede raddoppiati i 10 giorni utili a Lei concessi per valutare la condivisibilità delle conclusioni formulate dal magistrato (nel caso di furto in abitazione o con strappo e per i delitti commessi con violenza alle persone il termine passa invece da 20 a 30 giorni).
La riforma introduce inoltre un termine di 3 mesi che il Giudice per le Indagini Preliminari dovrà rispettare sia nel fissare – in caso non condivida la richiesta di archiviazione avanzata dal PM – udienza in Camera di Consiglio, sia nel decidere – a seguito della stessa e sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini – se emettere ordinanza di archiviazione o se ordinare un’imputazione coatta.
Vedremo dunque se, attraverso tale modifiche, il legislatore otterrà l’esito sperato, ovvero una velocizzazione della procedura. Certo è che il raddoppio del termine concesso per presentare opposizione non che può essere accolto con favore in un’ottica di maggior tutela della persona offesa.
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