Buone notizie per i professionisti.
Da qualche tempo l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo a concedere il rimborso IRAP a chi abbia versato l’imposta pur non disponendo, nell’ambito della propria attività, di un'”autonoma organizzazione” capace di incrementarne gli utili.
Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive non è dovuta ogni qualvolta il reddito del lavoratore autonomo dipenda esclusivamente dal puro e semplice suo contributo professionale e non anche dalla struttura e dalla strumentazione impiegati.
Secondo l’art. 2 d.lgs. n. 446/97 presupposto dell’IRAP è infatti l’“esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, il quale si concretizzerebbe soltanto quando il Contribuente sia responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.
Seppur a tali conclusioni si giunga discutendo in particolare di medici, avvocati ed agenti di commercio, certo è che gli stessi principi che le muovono ben si prestano ad essere applicati a tutte le categorie professionali operanti in assenza di “autonoma organizzazione”.
Il termine entro il quale richiedere il rimborso è di quattro anni dal versamento, e la procedura da seguire si articola in una prima istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate, alla quale seguirà – in caso di diniego o di silenzio nei successivi 90 giorni – un reclamo alla Commissione Tributaria Provinciale locale.
Alla luce di questo, è consigliabile a chiunque ritenga di aver provveduto a versamenti indebiti di IRAP negli ultimi anni di rivolgersi ad un legale o al proprio commercialista in modo da valutare nello specifico la propria posizione.
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