Approvato il codice volto a tutelare le donne vittime di violenza.
Diventa legge il DL a tutela delle donne di cui si è fatta principale portavoce Giulia Bongiorno. Il testo, appena approvato al Senato, mira a garantire una maggiore e realmente effettiva tutela verso tutte coloro che denuncino di essere vittime di abusi.
Queste alcune delle novità di un decreto che, oltre a modificare numerosi articoli dei codici vigenti, introduce ex novo alcune disposizioni.
Anzitutto, incentivata è l’immediatezza di reazione da parte delle Autorità.
Nel nostro ordinamento infatti, salvo ipotesi eccezionali, la notizia di reato una volta acquisita viene riferita dalla polizia giudiziaria al PM senza ritardo, ovvero appena ciò sia possibile. D’ora in avanti, quando denunciati siano maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking e/o revenge porn (“vendetta porno” ovvero diffusione in rete di materiale pornografico ritraente soggetti non consenzienti) questa notizia dovrà essere invece trasmessa al magistrato immediatamente, inizialmente anche solo in forma orale. Il PM avrà poi l’obbligo di sentire la vittima (e l’eventuale diverso denunciante) entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, e la PG dovrà compiere “senza ritardo” ogni indagine delegata.
Introdotti anche alcuni nuovi reati, in particolare quelli di violazione dei provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (art. 387 bis), di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies), di costrizione o induzione al matrimonio o all’unione civile che si precisa configurarsi anche se il fatto venga commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia (art. 558 bis). Oltre a questi il già citato reverge porn (art. 612 ter).
E’ inoltre previsto un innalzamento delle soglie di pena per i già puniti reati di violenza sessuale e di stalking.
Ancora, la sospensione condizionale della pena nei reati trattati dal “codice rosso” dovrà subordinarsi alla partecipazione, da parte del condannato, a specifici percorsi di recupero tenuti presso enti o associazioni occupati nella prevenzione, assistenza psicologica e recupero di chi si macchi di tali gravi illeciti.
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