Nulla la multa inflitta con autovelox fisso su strada urbana priva di banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta.
Con sentenza dello scorso 7 maggio, la Cassazione annulla una sanzione amministrativa comminata per eccesso di velocità con autovelox fisso. A base della decisione la considerazione per cui l’assenza di immediata contestazione è illegittima quando l’eccesso di velocità si contesti in una strada urbana priva dei requisiti minimi prescritti dall’art. 2, co. 3, lett. d C.d.S., e dunque in una strada in cui la Polizia, per multare, dovrebbe sempre fermare il conducente!
Il caso riguarda Viale Leonardo da Vinci a Prato il quale, secondo la Corte, non sarebbe da considerarsi strada urbana a scorrimento come indicato dal Prefetto, bensì tratto in cui eventuali eccessi di velocità dovrebbero rilevarsi esclusivamente con autovelox mobile e contestazione immediata.
Come anticipato, le caratteristiche delle strade urbane a scorrimento sono regolate dal Codice della Strada. Precisamente, l’art. 2, comma 3, Lett. d), prevede che esse debbano avere due corsie per senso di marcia (separate o divise tra di loro da spartitraffico), banchine laterali pavimentate a destra, marciapiedi e aree di sosta o fasce laterali estranee alla carreggiata. Caratteristiche queste che, essendo previste per garantire in modo sicuro sia la possibilità di sosta che l’attraversamento dei pedoni, non possono essere derogate dal Prefetto pena l’emanazione, da parte sua, di un provvedimento contrario alla legge.
Concludendo, la sentenza in commento conferma ancora una volta che nelle strade urbane prive dei requisiti minimi per essere considerate “di scorrimento” (e quindi sprovviste di banchina pavimentata a destra, marciapiede o aree di sosta), non è possibile installare autovelox fissi: conseguentemente saranno annullabili tutte le multe comunque irrogate in assenza di contestazione immediata.
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