Non merita sanzione chi viola i D.P.C.M..
Interessantissima pronuncia del Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Emilia che, affermando illegittimi i decreti emergenziali finora emessi dal Governo, assolveva due cittadini accusati di aver autocertificato il falso.
Questi i fatti.
Due italiani, a inizio pandemia, uscivano di casa in barba ai divieti imposti dal d.p.c.m. dell’8 marzo 2020. La donna autocertificava di doversi recare ad una visita medica, l’uomo di doverla accompagnare.
Tutto falso.
Scattavano così la denuncia per il reato di “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” (art. 483 c.p.) e la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna per ciascuno.
E’ qui che si inserisce la pronuncia del GIP.
Il Giudice di Reggio Emilia, chiamato ad emettere le condanne, riteneva infatti non solo loro non punibili, ma anche (proprio così dice la sentenza) indiscutibilmente illegittimi i decreti presidenziali succedutisi dall’8 marzo 2020 ad oggi.
Il perché è presto detto.
Per il Tribunale questi provvedimenti (nemmeno legge ma atti amministrativi) introdurrebbero nel nostro ordinamento una “misura restrittiva della libertà personale” del tutto incostituzionale perché imposta “in via generale e astratta…nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini”. Nello specifico un “vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare” per definizione incompatibile con l’inviolabile diritto di ciascuno a godere di una propria libertà personale.
Si tratterebbe dunque, secondo il GIP, di una inaccettabile violazione dell’art. 13 della Costituzione per il quale “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”
E l’attuale contesto pandemico, come concretamente gestito, non giustificherebbe affatto un’eccezione.
Pertanto, stando alla pronuncia, i d.p.c.m. sarebbero illegittimi e l’autorità giudiziaria li dovrebbe disapplicare. Cioè non li dovrebbe considerare e, nel prendere le proprie decisioni, dovrebbe far finta non esistano.
In altre parole, i provvedimenti a firma di Conte e di Draghi non sarebbero conformi alla legge, e chi rendesse autocertificazione mendace non meriterebbe sanzione. La condotta di chi, per uscire di casa, dichiarasse il falso sarebbe innocua, il falso sarebbe inutile, e il fatto contestato non costituirebbe reato.
Anzi. Sarebbe lo stesso modulo di autocertificazione ad essere illegittimo, essendone la prescritta obbligatorietà assolutamente “incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese”.
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