Quest’anno, proprio in concomitanza con le ferie, hanno iniziato a bussare alle porte degli italiani le prime bollette dell’energia elettrica corredate dall’imposta del canone RAI.

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Dallo scorso luglio, infatti, sono in arrivo le prime intimazioni di pagamento che includono, oltre ai costi dell’utenza, anche il pagamento del canone televisivo.

Ma nel concreto, cosa comporta questa novità?

Innanzitutto da quest’anno il possesso del televisore si presume già per il sol fatto di essere titolari di un’utenza di energia elettrica. In altre parole, se in un’abitazione c’è luce allora c’è anche una TV che riceve i canali RAI.

Onere di chi in verità non detiene un apparecchio televisivo sarà quindi quello di presentare ogni anno una dichiarazione che metta nero su bianco tale circostanza (per quanto concerne modalità e tempi di presentazione clicca qui. Si rammenta che sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera).

Cancellata è invece la possibilità di richiedere la sugellazione del televisore, e con essa la cessazione dell’abbonamento al canone.

Altra novità del 2016 è la riduzione dell’importo dovuto, ammontante nel 2015 ad Euro 113,50.

La legge di stabilità ha infatti quantificato il canone annuo in Euro 100, da riscuotersi in rate mensili/bimestrali (da gennaio ad ottobre).

La voce “canone di abbonamento alla televisione per uso privato” di cui in bolletta non sarà assoggettata ad IVA, e soltanto per la prima riscossione il suo importo corrisponderà a più mensilità.

Ancora, è bene precisare che fin da subito l’eventuale autorizzazione al pagamento con domiciliazione bancaria rilasciata con riferimento all’energia elettrica verrà estesa anche all’importo richiesto a titolo di canone.

In ogni caso, nulla è dovuto dai cittadini over 75 con un reddito annuo inferiore a 6.713,98 € (per maggiori dettagli clicca qui). Tale esenzione non è però automatica: per ottenerla è necessario rivolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Purtroppo, con riferimento alla riscossione per il 2016, i termini per trasmettere le dichiarazioni di esenzione sono già formalmente scaduti. Ne consegue che a chi, pur avendone i requisiti, non si sia correttamente attivato, non resterà altro che inoltrare richiesta di rimborso di quanto pagato (clicca qui).

Richiesta di rimborso potrà essere presentata anche da colui che, titolare di più utenze di elettricità (ad esempio perché proprietario di una seconda casa), si sia visto recapitare una doppia imposizione, o, ancora, da chi sia stato intimato al pagamento di un canone già versato da un altro componente dello stesso stato famiglia.

Non avrà invece diritto al rimborso colui che, pur non avendo il televisore, non ne abbia dato tempestivo e regolare avviso.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che coloro i quali ritenessero erroneo l’addebito del canone loro indirizzato, potranno versare la sola quota di energia elettrica indicata in bolletta, precisando nella causale del versamento la motivazione del pagamento parziale. Nel caso di domiciliazione bancaria all’interessato spetterà invece di adoperarsi per bloccare in tempo la parte di pagamento ritenuta non dovuta.

Alla luce di ciò non resta che predisporre fin da subito le eventuali dichiarazioni necessarie all’ottenimento dell’esenzione dal pagamento per il canone 2017, accompagnandole qualora possibile con le richieste di rimborso per il 2016.

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