Non contrasta con l’ordine pubblico italiano la trascrizione di un atto di nascita ove risulti una doppia maternità. Ad affermarlo sono dapprima la Corte d’appello di Torino e, pochi giorni fa, anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19599/16.

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Una cittadina italiana ed una spagnola, regolarmente sposate in Spagna, decidevano di mettere al mondo un bambino utilizzando gli ovuli della prima e l’utero della seconda. Una volta nato, il piccolo veniva regolarmente riconosciuto in Spagna come figlio di entrambe.

A seguito della consensuale separazione e dell’affido congiunto del minore, la mamma italiana, in accordo con l’ex moglie, chiedeva al Comune di Torino la trascrizione dell’atto di nascita, vedendosi opporre un rifiuto motivato dalla ritenuta contrarietà dell’adempimento all’ordine pubblico interno.

Di contrario avviso la Corte d’Appello di Torino e la Corte di Cassazione, che si ritrovano nell’occasione a dover delineare i nuovi confini di un concetto di ordine pubblico sempre più malleabile di fronte alla normativa straniera.

La Corte di Legittimità, infatti, ha con la pronuncia in esame precisato che può riscontrarsi un effettivo contrasto con l’ordine pubblico interno soltanto nel solo caso in cui a cercare riconoscimento in Italia siano atti formati secondo leggi straniere il cui contenuto non solo sia in contrasto con norme interne (anche inderogabili o imperative), ma sia anche incompatibile con i nostri valori costituzionali primari.

Così, a dire dei giudici, nel caso di specie non è.

Seppur non sia ammesso nel nostro Paese che due persone dello stesso sesso utilizzino tecniche di procreazione assistita, è infatti altrettanto vero secondo la Cassazione che tale possibilità, ancorché concessa, non violerebbe alcun valore primario della Costituzione: né i vigenti divieti in materia di fecondazione eterologa, né il principio per cui si considera madre soltanto colei che ha partorito, né la mancanza di una regolamentazione in materia di filiazione per le coppie same sex, possono infatti considerarsi tali.

Esclusa dunque nel caso di specie la contrarietà all’ordine pubblico, la Corte aggiunge inoltre  che il formale riconoscimento in Italia del rapporto madre-figlio è adempimento dovuto anche in ragione del superiore interesse del minore, il quale ha certamente diritto sia ad avere due genitori che a conservare lo status di figlio così come riconosciutogli da un atto validamente formato in un Paese UE.

Se l’unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale ove la persona svolge la sua personalità e se quella dei componenti della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi delle persone..allora deve escludersi che esista, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e anche di generare figli. (…) Che le coppie dello stesso sesso ben possano adeguatamente accogliere figli ed accudirli, è ora confermato dalla possibilità di adottarli a norma della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. d) (cfr. Cass. n. 12962/16). In tali termini conclude la pronuncia la Suprema Corte di Legittimità.

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