Lo scorso 29 ottobre il nostro legislatore è intervenuto in tema di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

agricoltore

Con il recente intervento, in vigore dallo scorso 04 novembre, a subire modifiche è stato l’art. 603 bis c.p., introdotto con L. 148/11 come strumento di lotta al cosiddetto “caporalato” e dunque allo sfruttamento dei lavoratori in difficoltà.

La prima novità della nuova stesura consiste nella punibilità del datore di lavoro oltre che di colui che si occupi del reclutamento di manodopera: dispone infatti la norma la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 € (per ciascun lavoratore) sia per colui che recluti manodopera in condizioni di sfruttamento al fine di farla impiegare da altri, sia per chi effettivamente la impieghi, approfittando dello stato di bisogno.

Violenza e minaccia, un tempo presupposti indefettibili al perfezionamento del reato, divengono invece elementi comportanti, se presenti, un inasprimento della sanzione fino a 8 anni di reclusione e a 2.000 € di multa.

Altro aggravio di pena, questa volta da un terzo alla metà, è previsto per il caso in cui i lavoratori reclutati siano più di tre, abbiano età non lavorativa, oppure risultino sottoposti a gravi pericoli avendo riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

E’ previsto l’arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato.

Quanto alle attenuanti, la recente riforma prevede la diminuzione della pena da un terzo a due terzi nei confronti di colui che aiuti l’autorità o si adoperi per evitare che l’attività delittuosa giunga a conseguenze ulteriori.

Secondo la legge, costituiscono indici di sfruttamento:

a) la ripetuta retribuzione difforme dai parametri di cui ai contratti collettivi;

b) il mancato rispetto degli orari di lavoro e dei periodi di riposo legalmente prescritti;

c) la violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

Per il caso di condanna o di patteggiamento, è prevista la confisca obbligatoria (anche per equivalente) delle cose utilizzate o destinate a commettere il reato e di quelle che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. I proventi delle confische andranno devoluti al “Fondo antitratta”, ora finalizzato anche a tutela delle vittime del “caporalato”.

In caso di pericolo di aggravamento delle conseguenze dell’illecito, o di nuovo reato, potranno essere disposti il sequestro o il controllo giudiziale dell’azienda.

Infine, la legge 199/16 si preoccupa di introdurre misure a sostegno e a tutela del lavoro agricolo, potenziando tra l’altro la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità vista come strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero, nonché prevedendo disposizioni di supporto per i lavoratori stagionali impiegati nella raccolta ed un riallineamento retributivo nel settore agricolo.

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