Di prossima pubblicazione le motivazioni con le quali la Consulta si è pronunciata sull’illegittimità dell’automatismo che attribuisce al figlio legittimo il cognome paterno.

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L’argomento non è nuovo: giace infatti ormai da anni in Parlamento un disegno di legge che lascerebbe ai genitori la scelta del cognome da assegnare alla prole optando, in caso di disaccordo, per l’assegnazione del primo in ordine alfabetico.

E’ stata la Corte Costituzionale quasi 10 anni or sono a sollecitare un intervento legislativo, considerando non in linea con l’evoluzione sociale e normativa la concezione patriarcale della famiglia che ha ispirato il sistema ancora in uso. E nel 2014 anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condannava il nostro Paese individuando nella non derogabilità del predetto automatismo una discriminazione verso la donna.

Ciò nonostante, attualmente in Italia non è possibile dare il cognome della madre, potendosi soltanto presentare istanza per posporre il materno al paterno. La procedura da seguire è semplice, ed è regolata dal DPR 396/00 (mod. dal DPR 54/12) per il cambio di cognome.

La domanda deve essere presentata alla prefettura del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita, e deve essere corredata dalle ragioni del richiedente, che saranno valutate ai fini dell’accoglibilità dell’istanza: non sempre le ragioni affettive bastano per ottenere la variazione anagrafica.

Eventuali dinieghi potranno essere impugnati avanti al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Nemmeno oggi, dunque, le criticità evidenziate in passato possono dirsi risolte, rimanendo impossibile per i genitori assegnare il cognome materno, e molto complesso per il figlio ottenere il doppio cognome.

E’ in questo contesto che il mese scorso la Corte Costituzionale si è nuovamente pronunciata in materia, dichiarando l’illegittimità del complesso normativo che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo anche in presenza di una diversa volontà dei genitori. Non resta quindi che aspettare di leggere le motivazioni di tale convincimento, auspicando che le stesse spingano il Parlamento a definire al più presto una specifica regolamentazione in materia.

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