Ormai da anni si sente parlare di “gas urticanti” o di “spray al peperoncino” intesi come mezzi pratici di autotutela, da portare sempre con sé.
Ma davvero possiamo portare con noi questi strumenti, e/o utilizzarli contro un aggressore, senza rischiare nulla?
Per rispondere a questa domanda è necessario capire, innanzitutto, se le “bombolette d’autodifesa” debbano o meno considerarsi “armi”, dipendendo da ciò la possibilità di detenerle senza un regolare permesso.
Secondo la L. 110/75 e l’art. 585 c.p., devono considerarsi armi tutti gli strumenti che emettono gas.
E’ però il Decreto del Ministero dell’Interno n. 103/2011 ad occuparsi, nello specifico, di definire quali caratteristiche tecniche debbano possedere gli “spray al peperoncino” per poter essere regolarmente detenuti senza porto d’armi.
Secondo tale provvedimento, infatti, gli spray devono considerarsi inoffensivi, e dunque liberamente detenibili, soltanto se:
a) contengono una miscela inferiore a 20 ml, formata da Oleoresin Capsicum per non più del 10% e con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%;
b) sono privi di sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
c) sono sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale;
d) hanno una gittata utile non superiore a 3 metri.
Nel rispetto di questi requisiti, gli unici sintomi che potrà mostrare il soggetto nebulizzato saranno secrezioni nasali, bruciore alle mucose, irritazione e lacrimazione agli occhi, fiato corto e tosse. Tutti effetti che passeranno dopo uno sciacquo con acqua.
Ne consegue che chi vuol viaggiare con una bomboletta anti-aggressione in borsetta deve stare molto attento a cosa acquista, essendo illegale portare con sé, senza un giustificato motivo, spray che, non risultando in linea con le prescritte caratteristiche, sono equiparati dal nostro legislatore a comuni armi da sparo.
Inoltre, non va nemmeno scordato che qualsiasi bomboletta, anche se regolarmente detenuta, può essere lecitamente utilizzata soltanto per legittima difesa e dunque come extrema ratio, diversamente finendo l’agente per commettere il reato di lesioni personali dolose di cui all’art. 582 c.p..
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