Lo scorso 11 gennaio è stato approvato in Senato il D.d.l. Gelli in tema di responsabilità sanitaria.

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L’obiettivo della riforma, che si prevede definitiva entro la fine del mese, è quello di evitare che i medici pongano in essere condotte superflue e costose per il Servizio Sanitario con il solo fine di impedire che dalla propria attività professionale derivino conseguenze legali.

In particolare, il disegno di legge in attesa di approvazione alla Camera intende evitare che i medici omettano pratiche dovute (medicina difensiva negativa) ovvero prescrivano trattamenti non necessari (medicina difensiva positiva) soltanto per il timore di possibili spiacevoli ripercussioni nei loro confronti.

Sul piano pratico, il D.d.l. intende introdurre l’art. 590 sexies c.p. (responsabilità penale del medico) che escluderebbe espressamente la colpa in caso di decesso o lesione personale del paziente qualora siano state osservate le linee guida o, in subordine, le buone pratiche cliniche assistenziali, sempre fatte salve le rilevanti specificità del caso concreto.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, invece, il progetto di riforma struttura un doppio binario, distinguendo tra responsabilità del medico e responsabilità della struttura sanitaria.

Il medico, sia che operi in una struttura pubblica che privata, risponderà infatti in base all’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) salvo che il suo comportamento sia stato determinato dall’adempimento di una obbligazione contrattuale con il paziente. Ne consegue che, di regola, quest’ultimo – o nei casi più gravi i suoi parenti – avrà l’onere di dimostrare lesione, colpa del medico e nesso di causalità tra condotta ed evento.

La struttura sanitaria, sia pubblica che privata, risponderà invece a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) per violazione del contratto atipico di specialità sorto all’accettazione del paziente in ospedale. In questo caso per il danneggiato sarà dunque sufficiente dimostrare il solo danno subito, spettando alla struttura di liberarsi dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitarlo.

Il D.d.l. introduce inoltre l’obbligo per tutte e strutture sanitarie di munirsi di polizza assicurativa; gli utenti avranno così la possibilità di agire, per il ristoro dei danni, direttamente nei confronti dell’assicurazione.

Verrà infine istituito un fondo di garanzia a tutela degli interessi generali dei pazienti, che andrà a risarcire le vittime nei casi in cui gli importi liquidati eccedano i massimali coperti dalle polizze stipulate dalle strutture o dal medico, o in quelli in cui la compagnia assicuratrice sia insolvente.

Tutte le controversie riguardanti la responsabilità medica dovranno obbligatoriamente essere precedute da un tentativo di conciliazione stragiudiziale.

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